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LA PROFESSIONE: INDICAZIONI GENERALI
Secondo quanto stabilito dalla Consob in diverse
comunicazioni, l'attività di consulenza in materia di investimenti in
strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel fornire al Cliente
indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le
operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi
del Cliente stesso; in particolare, essa è caratterizzata: dall'esistenza di un rapporto
bilaterale e personalizzato fra il Consulente di Investimento ed il
Cliente
e fondato sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della
situazione finanziaria del Cliente stesso, così che le indicazioni siano
elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico
investitore; dalla posizione di strutturale
indipendenza del Consulente di
Investimento rispetto agli strumenti di Investimento
consigliati; dall'inesistenza di
limiti predeterminati in capo al Consulente
di Investimento circa gli investimenti da consigliare;
dalla circostanza che
l'unica remunerazione percepita dal Consulente di Investimento
sia quella ad esso pagata dal Cliente
nel cui interesse il servizio è prestato.
NUOVA DIRETTIVA
EUROPEA SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO
La nuova Direttiva Europea, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, ha regolato i soggetti che possono prestare il servizio di
consulenza, individuando nelle persone fisiche e giuridiche autorizzate (imprese
di investimento) le uniche figure per le quali sarà possibile esercitare tale
attività.
Da un’attenta analisi del testo della 2004/39/CE risulta
evidente quale sarà l’impatto negli Stati dell’Unione di questa nuova ed
importante evoluzione legislativa che, nel nostro Paese, per certi versi
rivoluziona le dinamiche del mercato finanziario e tutela finalmente il
risparmiatore, oggi ostaggio di un sistema in cui spesso la vendita di prodotti
finanziari poco trasparenti viene mascherata da consulenza.
Ci saranno, quindi, due
categorie di operatori:
soggetti senza conflitti di
interesse (non coinvolti nel processo di vendita), che possono essere sia singoli professionisti, sia studi associati che società di consulenza;
soggetti in conflitto
di interesse
(vendita di prodotti), che sono le banche e le SIM che dovranno
comunicare chiaramente e per iscritto ogni conflitto di interesse.
il risparmiatore effettua comunque gli investimenti
tramite un intermediario autorizzato (Banca e SIM) con tutte le tutele
a lui dovute dagli intermediari stessi, infatti, è da sottolineare che non avviene
alcun passaggio di denaro tra il Consulente ed il Cliente.
Qual è invece il ruolo riservato ai
professionisti italiani della vendita di prodotti finanziari nell’attuale
contesto europeo? Non vi sono cambiamenti rispetto all’attuale situazione: il
promotore finanziario continuerà ad essere monomandatario e potrà essere
utilizzato anche per vendere servizi di consulenza con conflitto di interessi.
Il mandato verrà stipulato tra l’intermediario ed il cliente;
il promotore non sarà autorizzato a consegnare
al cliente documenti che non siano elaborati dalla società. L’intermediario
potrà infine avvalersi di proprie strutture per interloquire direttamente con il
cliente, sostituendo eventualmente l’agente qualora lo ritenesse
opportuno. Già un numero
consistente di promotori finanziari lungimiranti hanno deciso di abbandonare il
mandato e hanno scelto l’indipendenza, creando studi associati o società di
consulenza prive di conflitti di interesse. Molti altri si stanno attrezzando
per cogliere in anticipo questa opportunità e costruirsi un reale vantaggio
competitivo tramite l’aquisizione di competenze e know how indispensabili per
l’attività, già sviluppate negli USA, dove la professione esiste da oltre 30
anni.
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