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LA PROFESSIONE: INDICAZIONI GENERALI

Secondo quanto stabilito dalla Consob in diverse comunicazioni,
l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel fornire al Cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi del Cliente stesso;
in particolare, essa è caratterizzata:
dall'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il Consulente di Investimento ed il Cliente e fondato sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione finanziaria del Cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore;
dalla posizione di strutturale indipendenza del Consulente di Investimento rispetto agli strumenti di Investimento consigliati;
dall'inesistenza di limiti predeterminati in capo al Consulente di Investimento circa gli investimenti da consigliare;
dalla circostanza che l'unica remunerazione percepita dal Consulente di Investimento sia quella ad esso pagata dal Cliente nel cui interesse il servizio è prestato.

NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO
La nuova Direttiva Europea, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, ha regolato i soggetti che possono prestare il servizio di consulenza, individuando nelle persone fisiche e giuridiche autorizzate (imprese di investimento) le uniche figure per le quali sarà possibile esercitare tale attività.
Da un’attenta analisi del testo della 2004/39/CE risulta evidente quale sarà l’impatto negli Stati dell’Unione di questa nuova ed importante evoluzione legislativa che, nel nostro Paese, per certi versi rivoluziona le dinamiche del mercato finanziario e tutela finalmente il risparmiatore, oggi ostaggio di un sistema in cui spesso la vendita di prodotti finanziari poco trasparenti viene mascherata da consulenza.
Ci saranno, quindi, due categorie di operatori:
 soggetti senza conflitti di interesse (non coinvolti nel processo di vendita), che possono essere sia singoli professionisti, sia studi associati che società di consulenza;
 soggetti in conflitto di interesse (vendita di prodotti), che sono le banche e le SIM che dovranno comunicare chiaramente e per iscritto ogni conflitto di interesse.
il risparmiatore effettua comunque gli investimenti tramite un intermediario autorizzato (Banca e SIM) con tutte le tutele a lui dovute dagli intermediari stessi, infatti,
è da sottolineare che non avviene alcun passaggio di denaro tra il Consulente ed il Cliente.
Qual è invece il ruolo riservato ai professionisti italiani della vendita di prodotti finanziari nell’attuale contesto europeo? Non vi sono cambiamenti rispetto all’attuale situazione: il promotore finanziario continuerà ad essere monomandatario e potrà essere utilizzato anche per vendere servizi di consulenza con conflitto di interessi. Il mandato verrà stipulato tra l’intermediario ed il cliente;
il promotore non sarà autorizzato a consegnare al cliente documenti che non siano elaborati dalla società. L’intermediario potrà infine avvalersi di proprie strutture per interloquire direttamente con il cliente, sostituendo eventualmente l’agente qualora lo ritenesse opportuno.
Già un numero consistente di promotori finanziari lungimiranti hanno deciso di abbandonare il mandato e hanno scelto l’indipendenza, creando studi associati o società di consulenza prive di conflitti di interesse. Molti altri si stanno attrezzando per cogliere in anticipo questa opportunità e costruirsi un reale vantaggio competitivo tramite l’aquisizione di competenze e know how indispensabili per l’attività, già sviluppate negli USA, dove la professione esiste da oltre 30 anni.